E’ possibile esperire, oltre all’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ed all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c, ove si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Sanzioni amministrative e cartella di pagamento. E’ possibile esperire, oltre all’opposizione di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, ed all’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c
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