In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l’avviso di iscrizione ipotecaria, non intenda in realtà recuperare l’esercizio del mezzo di tutela offerto dalla legge 689/81, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione, della cartella esattoriale e dell’avviso di mora. Invece, laddove l’opponente contesti la legittimità dell’iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l’onere di proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l’amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell’ingiunto. Cassazione civile sez. VI, 21/12/2012, n. 23891
Leggi anche
La validità degli accertamenti conseguenti a un incidente stradale – brevi note
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
24/01/23
L’illecito unificato ai sensi dell’articolo 198-bis, alla luce delle indicazioni del Ministero e la modulistica realizzata dall’autore
Approfondimento di Giuseppe Carmagnini
13/01/23
La legittimazione a proporre ricorso deriva dal fatto di essere destinatari del verbale e non di un mero interesse di fatto
Corte di Cassazione Civile sez. II 2/1/2023 n. 3
10/01/23
Il Consiglio di Stato sul termine di prescrizione quinquennale dell’ordinanza ingiunzione
Approfondimento di Saverio Linguanti
19/12/22