Il 60% dei siti web delle p.a. si autodichiara solo parzialmente accessibile, il 2% è non accessibile, mentre appena il 38% si definisce conforme agli standard di fruibilità. È quanto risulta dal monitoraggio dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) sulle dichiarazioni di accessibilità che le p.a. devono obbligatoriamente compilare e mettere a disposizione sul sito web con un apposito collegamento. Si tratta di un adempimento derivante da una direttiva europea che esige che i sistemi informatici eroghino i servizi e forniscano informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro chea causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. a pag.3 Il 60% dei siti web delle pubbliche amministrazioni si autodichiara solo parzialmente accessibile, il 2% è non accessibile, mentre appena il 38% si definisce conforme agli standard di fruibilità. È quanto risulta dal monitoraggio dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale) sulle dichiarazioni di accessibilità che le p.a. devono obbligatoriamente compilare e mettere a disposizione sul sito web con un apposito collegamento. Si tratta di un adempimento derivante dalla direttiva Ue 2016/2012, recepita dal dlgs n. 106/2018 (che ha novellato la legge 4/2004, nota come legge Stanca), in base al quale le p.a. devono scrivere o aggiornare la dichiarazione di accessibilità per ogni loro servizio, entro il 23 settembre di ogni anno. La direttiva citata prescrive l’accessibilità e cioè esige che i sistemi informatici eroghino i servizi e forniscano informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Questi obblighi, peraltro, non riguardano solo le pubbliche amministrazioni istituzionali. La platea è vastissima. Tra i soggetti obbligati, per effetto della legge n. 4/2004, troviamo gli enti pubblici economici, le aziende private concessionarie di servizi pubblici, le aziende municipalizzate regionali, gli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, le aziende di trasportoe di telecomunicazionea prevalente partecipazione di capitale pubblico e le aziende appaltatrici di servizi informatici, gli organismi di diritto pubblico, tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet ed anche gli operatori che offrono servizi al pubblico attraverso siti webo applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro. E l’elenco non è ancora completo, visto che, in base al dlgs n. 82/2022 (attuativo della direttiva Ue 2019/882), dal 28 giugno 2025 gli obblighi di accessibilità sono estesi a tutti gli operatori economici, in relazione ai prodotti e servizi previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto (tra cui dispositivi mobili e computer, servizi bancari, elettronica di consumo, apparecchiature mediche, trasporti, commercio elettronico) La questione dell’accessibilità e fruibilità dei siti internet e delle applicazioni mobili è prioritaria considerato l’uso quotidiano dei servizi in rete che tutti devono fare sia per le pratiche amministrative, per ottenere un servizio pubblico e anche per ottenere servizi dal settore delle imprese private. La non accessibilità e la non fruibilità dei siti e delle applicazioni mobili pregiudica l’accesso a beni e servizi. La disciplina europeae italiana della materia ha attribuito all’Agid compiti di monitoraggio, che danno risultati non troppo confortanti. I soggetti obbligati (al momento quelli elencati dalla legge del 2004, modificata nel 2018) devono verificare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, in conformità con la direttiva Ue 2016/2102. Fatto questo le p.a. possono compilare la dichiarazione di accessibilità. Una volta compilata, la dichiarazione di accessibilità viene messa a disposizione di tutti grazie ad un link posto sul footer del sito web o nell’apposita sezione dello store relativamente alle app mobile. Le amministrazioni hanno l’obbligo di compilare o aggiornare la dichiarazione di accessibilità, per ogni loro servizio, entro il 23 settembre di ogni anno. Tutte le dichiarazioni di accessibilità pubblicate entro questa data hanno validità fino al 23 settembre dell’anno successivo. Il modello da compilare è fornito dall’AgID a questo indirizzo https://form.agid.gov.it/ La dichiarazione di accessibilità deve dare conto dello stato di conformità, indicare contenuti, sezioni e funzioni non accessibili, in caso di non conformità parziale o totale. In dettaglio si tratta di descrivere le aree dei siti web accessibili e quelle non accessibili, di fornire informazioni generali sul sito o applicazione e informazioni sul grado di conformità del sito web alle linee guida del settore, specificando il livello di conformità raggiunto. La dichiarazione deve riferire sui test condotti per verificare l’accessibilità del sito web. In caso di mancata conformità agli standard di accessibilità la legge Stanca, all’articolo 9, prevede la responsabilità dirigenziale e disciplinari dei dirigenti (per le pubbliche amministrazioni) e una sanzione amministrativa fino al 5% del fatturato (per i soggetti privati). I numeri del monitoraggio, diffusi sul sito https://accessibilita.agid.
* Articolo integrale pubblicato sul Italia Oggi Sette del 5 giugno 2023