Spese d’appello
Il Giudice di pace può compensare le spese anche senza necessità di una estesa motivazione, ove sia stato dato atto in sentenza della complessità della materia. In appello, confermata non solo la compensazione nel primo grado, ma condannato l’appellante alle spese del giudizio di revisione.GP Prato 15/3/2010 n. 414
– Le spese di giudizio (G. Carmagnini – 9/3/2009)– Corte di Cassazione Civile sez. II 28/1/2010 n. 1938
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