La Corte di Cassazione, alcuni giorni fa, si era interessata ad una vicenda che riguardava un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che veniva perpetrata nel parcheggio del Pronto Soccorso di un ospedale.
La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza del GUP che aveva condannato uno straniero a tre anni di reclusione per lo spaccio aggravato di sostanze stupefacenti, applicando all’imputato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato italiano una volta espiata la pena.
L’imputato ha deciso di ricorrere al giudizio della Corte di Cassazione per vedere riconosciute le sue ragioni ma questa non ne ha riconosciuto la validità; in particolare, poi, nel valutare l’aggravante di cui all’articolo 80, comma 1, lett. g) del D.P.R. 309/1990 la Suprema Corte ha affermato che è sufficiente che l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti. Per gli Ermellini, infatti, il fine della disposizione è quello di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive.
COSA HA DETTO LA CORTE DI CASSAZIONE
Cass. Pen. sez. III, ud. 23 marzo 2022 (dep. 11 maggio 2022), n. 18523
I Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il primo motivo di ricorso conteneva doglianze non proponibili in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, aveva richiesto sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in Cassazione, delle risultanze processuali. Nel motivo in esame, infatti, si esponevano censure le quali si risolvevano in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; Sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508).
I Giudici di Piazza Cavour hanno inteso ribadire, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotte dalla Legge n. 46 del 2006 all’art. 8, non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) e, in particolare, di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicale incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
Gli Ermellini hanno poi considerato anche il secondo motivo di ricorso manifestamente infondato. I Giudici di merito avevano correttamente ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lettera g), D.P.R. 309/1990 (“se l’offerta o la cessione è effettuata all’interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti”) in considerazione del fatto che, secondo le risultanze istruttorie, le plurime cessioni di sostanza stupefacenti contestate erano avvenute nel parcheggio del Pronto Soccorso dell’ospedale di Xxxx. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma primo, lett. g), D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sufficiente che l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, non essendo necessario che essa sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti (Sez 6, n. 1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 – 01; Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017, dep.05/05/2017, Rv.270003 – 01). Sempre la Suprema Corte aveva anche precisato che la finalità della disposizione va individuata nell’esigenza di tutelare e preservare dal fenomeno della diffusione degli stupefacenti comunità notoriamente più aggredibili, perché frequentate da persone potenzialmente a rischio di fronte al pericolo droga, o per la giovane età o per particolari condizioni soggettive (in tal senso Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, non massimata sul punto). La disposizione è volta a sanzionare con maggior rigore l’aver cagionato una particolare condizione di pericolo, integrata dall’esercizio di attività di cessione di stupefacente in situazioni di prossimità a determinate categorie di soggetti che frequentano dette strutture (Sez. 4, n. 21884 del 06/04/2017, dep.05/05/2017, Rv.270003 – 01); l’intento del legislatore, si è ribadito, è quello di reprimere più severamente le condotte di diffusione della droga all’interno o in prossimità di insediamenti in cui sono ordinariamente presenti, almeno in via potenziale e secondo l’id quod plerumque accidit, numerosi soggetti “deboli” o comunque maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti (Sez. 3, n. 39162 del 21/09/2021, Rv. 282375 – 01); per la sussistenza della circostanza aggravante di cui trattasi è, quindi, necessaria l’effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (cfr. Sez. 4, n. 3786 del 19/01/2016, Rv. 265739; Sez. 6, ord. n. 28316 del 03/06/2003, Rv. 225683). Si è osservato, inoltre, che il requisito della “prossimità” ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell’agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l’immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano (cfr. Sez. 4, n. 51957 del 24/11/2016, Rv. 268780); in particolare, il requisito della “prossimità” ad uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene a quelle aree esterne rispetto alle strutture tipizzate (scuole, comunità giovanili, caserme ecc. ecc.) che devono essere ubicate nelle loro immediate vicinanze, configurandosi un rapporto di relazione immediata tra i luoghi indicati e le aree di prossimità (Sez. 6, n. 27458 del 14/02/2017, Rv.270160 – 01). Infine, non è necessario per la sussistenza della circostanza aggravante in esame che l’offerta o la cessione della sostanza sia effettuata nei confronti di specifiche categorie di soggetti, essendo sufficiente, in coerenza con la ratio dell’aggravante basata sul maggior rischio innescato dalla condotta del reo, che l’offerta o la cessione della sostanza si sia verificata all’interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma (Sez. 6, n.1666 del 11/12/2019, dep.16/01/2020, Rv.277588 – 01). Nella specie, le condotte contestate si riferivano a cessioni di sostanza stupefacente e la maggiore offensività delle condotte era integrata dal dato oggettivo costituito dalla scelta, come luogo di spaccio, di un’area pertinenziale di un ospedale, luogo rientrante fra quelli indicati all’art. 80, comma 1, lettera g) d.P.R. n. 309/1990 e che si caratterizza per essere frequentato da una pluralità di soggetti maggiormente esposti al rischio di essere attratti dal consumo di sostanze stupefacenti, potenzialmente destinatari delle cessioni.
I Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto anche il terzo motivo di ricorso manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio dì fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Rv. 245241; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all’art.133 c.p., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell’imputato (Sez. 3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Rv. 248244; Sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L’obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purché congrua e non contraddittoria, essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato. Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, aveva negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali e delle modalità della condotta, caratterizzata dal protrarsi dell’attività delittuosa e dal coinvolgimento di molti soggetti. Aveva, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dalle modalità della condotta e dal certificato penale (cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La sentenza impugnata, inoltre, aveva fatto un corretto uso dei criteri di cui all’art.133 c.p., ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale aveva ritenuto la pena irrogata adeguata alla gravità del reato, congruamente e logicamente argomentato anche in ordine all’entità dell’aumento operato sulla pena base ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., richiamando il rilevante numero delle cessioni e l’intensità del dolo, dimostrativi della elevata capacità a delinquere dell’imputato.
Da ultimo, poi, anche il quarto motivo di ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale, valutando gli elementi di cui all’art. 133 c.p. aveva applicato all’imputato la misura di sicurezza di cui all’art. 86 D.P.R. n. 309/1990, fondando la valutazione di pericolosità dello straniero sulla dimostrata incapacità, ripetuta e prolungata, del predetto di rispettare il precetto penale (desunta dai precedenti penali e di polizia) e sulla natura e gravità dei fatti commessi (condotta protrattasi per parecchi mesi, su un territorio sul quale egli agiva quale testato venditore, previ accordi telefonici e con utilizzo di proprio autoveicolo per la consegna in luogo pubblico dello stupefacente, in precedenza confezionato nella propria abitazione); tali elementi erano stati ritenuti di valore dimostrativo della pericolosità sociale dell’imputato nonché, nella prospettiva del bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e l’interesse del singolo alla vita familiare, preminenti rispetto allo stato personale/familiare dello stesso. La motivazione è stato ritenuta congrua e logica ed in linea con i principi di diritto affermati dalla Cassazione in subiecta materia. Va ricordato che il giudice, prima di procedere all’espulsione dallo Stato dello straniero, per il quale sia intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati indicati nell’art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è tenuto ad accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosità sociale del condannato (Sez. Feriale, n. 35432 del 14/08/2013, Rv. 255815 – 01; Sez. 4, n. 43459 del 29/09/2015, Rv. 265219 – 01; Sez. 3, n.30289 del 20/04/2021, Rv. 281921 – 01); inoltre, ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex art. 86 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all’art. 8 CEDU in relazione all’art. 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’art. 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Rv. 271257 – 01; Sez. 4, n. 50379 del 25/11/2014, Rv.261378 – 01). Il ricorrente, neppure confrontandosi criticamente con le specifiche argomentazioni dei Giudici di appello, si era dilungato in considerazioni in punto di fatto non proponibili in sede di legittimità.
Alla luce di quanto affermato la Corte di Cassazione ha fatto conseguire, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo stato il ricorso ritenuto inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 c.p.p., non essendo stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, Sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento è conseguita quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila Euro.