I Comuni hanno ancora poco più di un mese di tempo per decidere se aderire o meno alla tregua fiscale. Le strade che si aprono per gli enti locali sono molte. I sindaci possono infatti disinteressarsi del tutto delle definizioni agevolate introdotte dall’ultima manovra, e in questo caso non devono deliberare nulla e potranno continuare a pretendere il pagamento integrale di quote capitale, sanzioni e interessi come se nulla fosse. Se invece vogliono siglare la “tregua” con i loro contribuenti, devono farlo entro il 29 luglio scegliendo in un pacchetto di opzioni ampio: gli enti potranno deliberare in contemporanea la rottamazione e lo stralcio, totale o parziale, oppure solo uno dei meccanismi.
A indicare le varie strade possibili per le amministrazioni locali è una Nota appena pubblicata dall’Ifel, l’Istituto per la finanza e l’economia locale dell’Anci, che illustra tutte le ricadute operative delle nuove regole fiscali sulle entrate locali e offre anche il modello per le delibere. Nella tregua, precisa l’Ifel, rientrano anche «anche gli atti emessi dalle società in house» come per esempio i bollettini Tari emessi direttamente dai gestori della raccolta dei rifiuti.
Il quadro normativo si è sviluppato in due fasi: perché dopo la manovra, che ha introdotto lo stralcio per le cartelle fino a mille euro degli anni 2000-2015 e la rottamazione per i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022, è intervenuta la conversione dell’ultimo decreto bollette (Dl 34/2023) che ha adeguato il tutto alle particolarità delle entrate locali. Il raggio d’azione della tregua si è allargato alle ingiunzioni utilizzate dai Comuni, l’ampia maggioranza, che affidano le entrate ai concessionari privati, e contempla ora la possibilità dello stralcio parziale, limitato a sanzioni e interessi (o solo a questi ultimi nel caso delle multe).
Nella ricostruzione offerta dall’Ifel gli enti possono muoversi in questo panorama con la massima libertà. Comune che vai, tregua che trovi, con un’autonomia tributaria che si può esercitare su più livelli.
Gli enti potranno appunto scegliere se e quali strumenti utilizzare, ma non solo. Dovranno decidere anche il numero di rate e i termini da rispettare per il pagamento dei debiti rottamati, le procedure con cui il contribuente potrà aderire all’offerta locale, le scadenze per la presentazione dell’istanza e le date entro le quali l’amministrazione o il concessionario dovranno inviare al debitore la comunicazione sull’ammontare delle somme ancora dovute. «L’adozione del regolamento – avverte l’Ifel – non comporta alcuna sospensione generalizzata dei debiti definibili, la quale invece opererà solo a seguito della presentazione dell’istanza. Nel regolamento, quindi, si dovrà avere l’accortezza di prevedere lo stop dei termini di versamento relativi a eventuali rateizzazioni già in corso per i debitori che presentano istanza, da fermare fino alla scadenza della prima o unica rata della rottamazione.
* Articolo integrale pubblicato sul Sole 24 Ore del 18 giugno 2023