Mobilità ammessa negli enti locali con un numero di dipendenti fino a 100, ma sempre e solo previo nulla osta. Il «decreto fiscale», approvato ieri dal consiglio dei ministri, rimedia alla confusione creata dall’articolo 3, comma 7, del decreto legge 80 del 2021, convertito dalla legge 113 del 2021. Con tale disposizione si è introdotto nell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 il nuovo comma 1.1, ai sensi del quale «Le disposizioni di cui al comma 1», comma il cui compito è disciplinare la mobilità volontaria, «non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Leggendo tale norma sulla base della mera interpretazione letterale, si giunge alla paradossale conclusione di escludere del tutto per gli enti locali con un numero di dipendenti fino a 100 dal campo di applicazione della mobilità. E’ evidente che non era questo l’intento del legislatore, il quale avrebbe, invece, inteso condizionare sempre e comunque la mobilità negli enti locali con non oltre 100 dipendenti al «previo assenso». Sulla base dell’interpretazione fondata sull’intenzione del legislatore e costituzionalmente orientata, era chiara l’impossibilità di sottrarre centinaia di migliaia di dipendenti degli enti locali e l’intera galassia dei numerosissimi enti locali con non oltre 100 dipendenti dall’applicazione della mobilità volontaria. Tuttavia, il rischio di interpretazioni troppo attente al dato formale e letterale della norma avrebbe prodotto rischi di contenzioso e difformi applicazioni. L’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) a settembre scorso aveva invitato la Funzione pubblica a rivedere il testo dell’articolo 30, novellato, del decreto legislativo 165 del 2001, proprio per scongiurare ogni possibile equivoco (si veda ItaliaOggi del 15 settembre 2021). Le disfunzioni causate dalla norma e le sollecitazioni dei sindaci hanno evidentemente fatto breccia nel Governo, che nel decreto fiscale introduce una previsione che interviene proprio sull’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001 e al quarto periodo del comma 1, dopo le parole «servizio sanitario nazionale», aggiungere le seguenti parole: «e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100». Il nuovo testo del comma 1 che ne risulta sarà il seguente: «Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. E’ richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Le disposizioni di cui ai periodi secondo e terzo non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, e agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza». Si assimilano, quindi, gli enti locali con dipendenti fino a 100 al medesimo regime giuridico del comparto sanità, come sarebbe stato in effetti opportuno ed efficiente stabilire sin dall’inizio. Il decreto fiscale, coerentemente con la modifica del comma 1 dell’articolo 30, dispone anche l’abrogazione del comma 1.1, fonte del caos prodottosi: una delle norme che sono durate meno in assoluto nell’ordinamento giuridico e che sarebbe stato meglio non fosse mai stata prodotta.
Mobilità ammessa fino a 100 dipendenti previo nulla osta
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