I controlli, si legge nella circolare, potranno contemplare anche soltanto specifici e singoli aspetti delle misure di prevenzione incendi previste per l’attività dalle pertinenti normative e/o dalla documentazione progettuale agli atti del Comando, quali ad esempio:
1. reazione al fuoco dei materiali;
2. resistenza al fuoco delle strutture, delle porte e degli elementi di chiusura – requisiti di sicurezza antincendio delle facciate;
3. compartimentazione – filtri a prova di fumo;
4. esodo – luoghi sicuri – vie e scale d’esodo – porte – illuminazione di sicurezza – spazi calmi;
5. gestione della sicurezza antincendio – registri dei controlli – piani di emergenza;
6. controllo dell’incendio – estintori – rete idranti – sprinkler – impianti di spegnimento “speciali” con agente estinguente (gas, aerosol, ..);
7. impianti di rivelazione e allarme incendio;
8. controllo di fumo e calore – smaltimento fumi e calore in emergenza;
9. operatività antincendio – accessibilità mezzi di soccorso;
10. impianti tecnologici e di servizio – impianti fotovoltaici – colonnine di ricarica veicoli elettrici.