Il Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) per gli enti locali presenta il problema di individuare il soggetto o i soggetti competenti a formularne la proposta assumendo le relative responsabilità. Il DM 30 giugno 2022 all’art. 11 si esprime sull’organo competente ad approvarlo, stabilendo che sia la giunta. Il Piao viene definito nei documenti di presentazione e nei tutorial elaborati da Palazzo Vidoni, oltre che dalla letteratura formatasi in questi mesi, come documento unico di programmazionee governance. Ed è proprio questa l’origine dei problemi, molto difficili da risolvere. Il Piao, ad esempio, deve contenere la programmazione triennale dei fabbisogni del personale, che, tuttavia, il dlgs 267/2000 qualifica come elemento costituente del Documento Unico di Programmazione (Dup), presupposto pianificatorio obbligatorio per il bilancio di previsione, di competenza del consiglio. Ma, allora, a chi compete la pianificazione dei fabbisogni? Al consiglio, come dispone il Tuel, o alla giunta? La circostanza che sia un decreto ministeriale ad ingerirsi nelle competenze degli organi di governo locali, materia che l’art. 117, co. 2, lett. p), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva della legge statale non giova certo alla chiarezza. Né la risposta semplicistica che il programma triennale è approvato sia dal consiglio in sede di Dup, sia dalla giunta in sede di Piao, soddisfa: le competenze tra questi organi sono separate e non esercitabili congiuntamente. Poi, non si capisce, nel caso di aggiornamenti al programma in corso d’anno, se occorra aggiornare il solo Piao, il solo Dup o entrambi e in quale ordine. Ma, il Piao assorbe molti altri piani operativi. Tra questi, assumono particolare rilievo il piano esecutivo di gestone, il piano dettagliato degli obiettivi (che erroneamente alcuni ritengono coincidente col piano della performance di cui all’articolo 10 del dlgs 150/2009, invece inapplicabile agli enti locali) e il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Nella costruzione normativa previgente, le norme settoriali avevano individuato direttamente o indirettamente un soggetto compente alla formulazione dei piani ed alla loro proposizione all’organo competente ad adottarli. Per esempio, l’articolo 108 del Tuel rimette alla competenza del direttore generale, se incaricato, la proposta del piano dettagliato degli obiettivi. L’art. 101 del Ccnl 17/12/2020, sia pure ingerendosi in una materia non di competenza negoziale, stabilisce che sia del segretario comunale “la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale” nei comuni fino a 100.000 abitanti ed in assenza del direttore generale. Mentre è esclusiva responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione (che negli enti locali è ordinariamente il segretario comunale) la proposta del connesso piano triennale.
* Articolo integrale pubblicato su Italia Oggi del 15 luglio 2022.