Il contratto di apprendistato non è un contratto inizialmente a termine suscettibile di essere trasformato in tempo indeterminato se il periodo di formazione sia valutato positivamente. L’articolo 3-ter, comma3, aggiunto dalla legge di conversione del d.l. 44/2023 crea un problema di compatibilità con la disciplina dell’apprendistato, poiché lo configura come rapporto a termine e successiva possibile trasformazione: “Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell’area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2”. La norma così come concepita si pone in chiaro contrasto con la disciplina dell’apprendistato, disposta dal d.lgs 81/2015, il cui articolo 41 di tale norma dispone con chiarezza estrema: “L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, esattamente l’opposto di quanto previsto dal decreto “rafforzamento”. Lo stesso vale, ovviamente, anche la “trasformazione” in contratto a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato. L’articolo 42, comma 4, del d.lgs 81/2015 dispone: “Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”. Dunque, lungi dall’esservi la trasformazione da tempo determinato a indeterminato, le parti del contratto inizialmente senza termine possono liberamente decidere di recedere al termine del periodo di apprendistato. Si potrebbe osservare che il d.lgs 81/2015 non è direttamente applicabile al lavoro pubblico. Ma, non è così: l’articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015 rivela l’applicabilità del contratto di apprendistato, così come ivi disciplinato, anche nel lavoro pubblico: “La disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997”. La norma assegna alla disciplina speciale della p.a. solo il reclutamento e le modalità di applicazione, non la configurazione giuridica dell’apprendistato che resta esclusivamente quella definita dall’articolo 41, comma 1, del d.lgs 81/2015. Del resto, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.lgs 165/2001, “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto”. Il d.lgs 81/2015 è una delle fondamentali leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell’impresa, che quindi trova applicazione diretta, in tutte le parti in cui il d.lgs 165/2001 stesso non detti una disciplina particolare.E sull’apprendistato il d.lgs 165/2001 non dispone assolutamente nulla. L’articolo 2, comma 1, del d.l. 80/2021 (rimasto purtroppo ancora inattuato) richiama espressamente l’articolo 47, comma 6, del d.lgs 81/2015, confermando che l’apprendistato nel lavoro pubblico è retto dalle norme del medesimo d.lgs 81/2015, sicchè non può essere configurato come contratto a termine suscettibile di successiva trasformazione.
* Articolo integrale pubblicato sul Italia Oggi del 13 giugno 2023