Come più volte detto l’unico documento che consente l’identificazione di uno straniero (extracomunitario) è il suo PASSAPORTO.
L’identificazione non può avvenire mediante un qualsiasi documento eventualmente esibito in quanto la procedura della verifica delle generalità non è fine a se stessa ma idonea a consentire l’ingresso nel territorio e/o a verificare la legittimità della permanenza sul territorio di uno Stato.
Nel 90% dei casi però lo straniero è privo di passaporto, e allora vediamo di stabilire alcuni moduli operativi da seguire nel caso in cui il personale dovesse trovarsi ad operare in simile circostanza.
a) Privo di documenti
Nel caso in cui si effettua un controllo generico a cittadino straniero (extracomunitario) e questi si trova in condizione di non poter esibire documenti identificativi, procedere secondo il seguente modulo operativo:
– valutare se il motivo della mancata esibizione è giustificato; in tal caso lo straniero è esente da responsabilità;
– accompagnare lo straniero in Questura e consegnarlo al personale dell’Ufficio Stranieri se in orario d’ufficio o altrimenti al Funzionario, Ispettore o Sovrintendente di turno presente in quel momento in Questura;
– compilare il verbale di accompagnamento;
– compilare la richiesta di foto segnalamento (art. 6, comma 4, d.lgs.286/1998. Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici)
– compilare verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore;
– inoltrare comunicazione di reato, valutando tra i reati p. e p. dagli artt.6, comma 3, del d.lgs. 286/1998, che stabilisce l’obbligo di esibire ad ogni richiesta di ufficiali e/o agenti di PS il passaporto, ovvero il permesso o la carta di soggiorno
Art. 6. Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (…)
3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. (…)
–494 c.p. “Sostituzione di persona”:
Art. 494 c.p.
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
495 c.p. “Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”:
Art. 495 c.p.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudizialeuna decisione penale viene iscritta sotto falso nome.
496 c.p. “False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri”:
Art. 496 c.p.
Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Gli altri passi vanno così suddivisi:
- consegnare il verbale di accompagnamento e richiesta di fotosegnalamento al personale della Questura che accoglie lo straniero;
- consegnare all’ufficio di appartenenza tutti gli atti redatti accompagnati da annotazione delle attività di PG svolte.
b) Indagato privo di documenti
Nel caso si proceda nei confronti di un cittadino straniero il quale risulta indagato per qualunque reato di carattere penale è necessario procedere o almeno tentare di risalire all’esatta identificazione.
È completamente vanificato il lavoro del personale operante che non identifica lo straniero in quanto l’Autorità giudiziaria archivierà il pro cedimento penale con la seguente motivazione: “non identificato l’autore del fatto”. Pertanto in questo caso è assolutamente necessario procedere all’identificazione attraverso il seguente modulo operativo:
- procedere all’accompagnamento dello straniero presso l’Ufficio di appartenenza;
- avvisare il Dirigente o Comandante dell’Ufficio e il personale dell’Ufficio di PG;
- informare il P.M. di turno sull’esigenza di procedere al fermo per identificazione;
- procedere alla compilazione degli atti;
- accompagnare lo straniero in Questura per i rilievi fotosegnaletici;
- trattenere lo straniero non oltre le 24 ore e ad avvenuto rilascio informare il P.M. di turno.
c) Indagato con passaporto
- Compilare verbale di identificazione elezione di domicilio e nomina difensore;
- accompagnare lo straniero in Questura per i rilievi fotosegnaletici.
d) Munito di falso documento
Capita sempre più spesso di avere a che fare con cittadini stranieri trovati in possesso di falsi documenti. L’inverosimile si rileva quando il personale operante identifica lo straniero servendosi dello stesso documento.
Non sono isolati i casi di operatori che prima sequestrano il documento
perché ritenuto “palesemente” contraffatto salvo poi identificare lo stesso indicando a verbale gli estremi del ritenuto falso documento.
Pertanto in questo caso è assolutamente necessario applicare i moduli operativi di cui ai punti b) c) che precedono.
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Prontuario per l’identificazione e il falso documentale
di Raffaele Chianca, Gianluca Fazzolari