Le norme tecniche si applicano:
a) alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione;
b) alle attività di cui alla lettera a) in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996;
c) alle attività di cui alla lettera a) a carattere temporaneo.
Il decreto entrerà in vigore il 1/1/2023.
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Decreto Ministero dell’interno 22/11/2022 (G.U. 2/12/2022 n. 282) – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita’ di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico. |