Commissariamento da 5 a 10 anni per la ricostruzione in Emilia-Romagna; accentramento delle funzioni di coordinamento alla Presidenza del Consiglio con ruolo residuale affidato alla Regione Emilia-Romagna; deroghe al codice dei contratti pubblici, teoricamente fino a 10 anni e mezzo dalla dichiarazione dello “stato di ricostruzione”. Sono questi alcuni dei punti più qualificanti della prima bozza del c.d. “decreto Ricostruzione” (non ancora condivisa con tutti i dicasteri interessati). Appare per adesso certa soltanto una cosa: il commissario straordinario non sarà il Presidente della Regione Emilia-Romagna (i rumors indicano come candidato favorito il generale Figliuolo), che si occupa di disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo peri quali sia cessato lo stato di emergenza nazionale. Il decreto prevede la dichiarazione dello “stato di ricostruzione di rilievo nazionale” entro il termine di scadenza dello stato di emergenza condizionato dalla necessità di ricostruire il tessuto urbanistico complessivo delle aree interessate a seguito del danneggiamento diffuso di edifici e infrastrutture. Molto esteso l’arco temporale ipotizzato nella bozza di decreto-legge: non potrà superare i 5 anni con possibilità però di proroga finoa 10 anni. E’ anche prevista l’emanazione da parte del Commissario alla ricostruzione di un’ordinanza per regolare l’esercizio delle proprie funzioni, a quel punto in via ordinaria, per gli interventi previsti e non ancora ultimati, nella quale potranno essere previste disposizioni derogatorie alle norme sull’affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture di durata massima di 6 mesi. Ne esce un quadro di deroghe al codice dei contratti pubblici che sembra, stando alla bozza diffusa venerdì scorso, possa arrivare finoa 10 annie mezzo. Venendo ai compiti del Commissario, dovrà emanare entro6 mesi dalla sua nomina un “piano pluriennale degli interventi relativi alle aree colpite dagli eventi calamitosi, individuando il quadro complessivo dei danni e il fabbisogno finanziario, tenendo conto degli oneri per il ripristino delle strutturee infrastrutture danneggiate, dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio. Fino all’adozione del predetto piano, egli provvede all’attuazione degli interventi più urgenti e, ricevuti gli stanziamenti, concede i relativi contributi vigilando sull’attuazione degli interventi previsti”. Con dpcm sarà istituita una Cabina di coordinamento per la ricostruzione e una struttura di supporto; previsto il coinvolgimento del Dipartimento Casa Italia. Per finanziare gli interventi è istituito il Fondo per la ricostruzione nello stato di previsione del Mef. Previste diverse disposizioni in tema di interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali e il coinvolgimento dei Comuni che entro 5 mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione, dovranno programmare gli interventi di ricostruzione e ripristino di edifici pubblici, privati e opere di urbanizzazione primaria entro i principi di pianificazione stabiliti dal Commissario straordinario.
* Articolo integrale pubblicato sul Italia Oggi del 30 maggio 2023