I contenuti del decreto
Il decreto individua le armi e i materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacità offensiva per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all’obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
Nel decreto si evidenzia che sono armi non dotate di significativa capacità offensiva
- quelle disciplinate dal titolo I del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362;
- quelle utilizzate nell’ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo;
- i materiali esplodenti inequivocabilmente ed esclusivamente destinati all’uso a fini civili, quali quelli utilizzati, ad esempio, in cave, miniere, fuochi artificiali e simili, che, per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalita’ del loro impiego, non sono destinati all’offesa.