Niente progressioni orizzontali se non è adottato preventivamente l’impegno di spesa dotato della necessaria copertura finanziaria. La sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 31 maggio 2023, n. 15364 evidenzia che le decisioni datoriali che incidano sul costo del personale e comportino spese a carico della Pa devono essere assunte in presenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa. La fattispecie trattata riguarda un ente locale e la gestione di una progressione economica orizzontale, il cui esito, come è noto, implica l’aumento del trattamento economico fondamentale dei dipendenti. Nel precedente regime contrattuale, la progressione determina l’acquisizione di una posizione economica più elevata; col Ccnl 16.11.2022, la progressione darà luogo a veri e propri aumenti, denominati differenziali stipendiali, di importo fisso e predeterminato. Gli Ermellini non fanno altro se non ricordare che anche nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato l’azione del datore di lavoro pubblico non è del tutto libera ed autonoma: occorre pur sempre il rigoroso rispetto delle regole di contabilità pubblica, costituenti il presupposto di legittimità e addirittura di esistenza stessa delle decisioni gestionali. Nel caso di specie, una deliberazione aveva indetto la progressione orizzontale per l’anno 2004 (per altro indetta nel 2008) ma allegando prospetti relativi al triennio contrattuale 1999-2001: il che, secondo la sentenza, equivale ad assenza totale di impegno. La sentenza richiama molte altre precedenti pronunce della Cassazione, tutte coerenti col combinato disposto degli articoli 191 e 153, comma 5, d. lgs. 267/2000: in particolare, il comma1 dell’articolo 191 stabilisce che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5”. In assenza, quindi, dell’impegno contabilee dell’attestazione della copertura finanziaria, qualsiasi atto decisorio, sia di competenza dell’organo di governo, sia dei dirigenti o responsabili di servizio, va considerato radicalmente nullo, sì da trasferire la responsabilità delle obbligazioni eventualmente contratte in capo agli amministratorio dipendenti che hanno dato causa all’insorgere del debitoo comunque ne hanno consentito l’insorgenza. Questo, come evidenziato, vale anche nell’ambito del lavoro pubblico. L’assenza dell’impegno di spesa fa salva solo l’attribuzione dei trattamenti economici conseguenti ad assunzioni in violazione delle norme sui concorsi pubblici: in questo caso, infatti, pur restando nullo l’atto, il lavoratore acquisisce comunque il diritto al trattamento economico, in applicazione dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2126 del codice civile; ma, in questo caso, si tratta tuttavia del risarcimento di un danno che quindi espone a responsabilità erariale in ogni caso i responsabili dell’assunzione nulla. Dunque, per le progressioni economiche non basta la sottoscrizione del contratto decentrato di lavoro.
* Articolo integrale pubblicato sul Italia Oggi del 9 giugno 2023