La Corte di Cassazione con sentenza n. 20222 ha riconosciuto il principio secondo il quale la rilevazione degli illeciti su corsie riservate ai mezzi pubblici può avvenire mediante l’uso degli apparecchi di video ripresa già autorizzati per il controllo dell’accesso alle zone ZTL e ai centri storici, senza necessità di ulteriore autorizzazione.
Pertanto, posto che la L. n. 214 del 2003, art. 4, ha esteso, alle corsie riservate, la disciplina relativa al rilevamento con apparecchiatura di videoripresa prevista per le zone a limitato traffico e al centro storico e avendo consentito anche per le zone riservate, l’utilizzo dei dispositivi previsti dalla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis (cosiddette “porte telematiche”), consente di ritenere che a presiedere le zone riservate possono essere gli stessi apparecchi autorizzate a presiedere le zone a traffico limitato e il centro storico senza altra autorizzazione.
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