La circolare chiarisce che :
L’art. 94, comma 4 bis, c.d.s., ha posto il principio generale alla stregua del quale la disponibilità dei veicoli in capo a soggetti diversi dagli intestatari degli stessi, a qualunque titolo purché per periodi superiori a trenta giorni, debba essere comunicata al Ministero al fine dell’aggiornamento dei dati presenti nell’ANV e dell’annotazione sui documenti di circolazione, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
Con riguardo specifico alla locazione senza conducente, l’art. 247-bis, comma 2, let. b), reg. es. e att. c.d.s. prevede che il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto debbano essere annotati solo nell’ANV, senza necessità di aggiornamento del documento di circolazione, e con rilascio di apposita ricevuta attestante l’avvenuta comunicazione da parte del locatore.
Il Ministero anticipa inoltre che, entro il corrente anno, sarà implementata un’apposita procedura che consentirà di acquisire le comunicazioni inerenti alla locazione senza conducente di veicoli da adibire al servizio di taxi o al servizio NCC consentendo di rilasciare una ricevuta contenente tutte le informazioni inerenti ai locatari, utili ai fini dei controlli da parte degli organi di polizia stradale.
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