Il ricorso presentato al Prefetto ai sensi dell’articolo 203 rappresenta un ricorso gerarchico improprio di natura amministrativa, per cui a nulla vale dolersi della mancata applicazione della sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, sospensione che riguarda unicamente i procedimenti giurisdizionali, salvo eccezioni anche per questi.
Appare evidente che tale argomento non può ritenersi fondato quando si parla di ricorso amministrativo avverso il verbale del codice della strada, dove i termini per la presentazione sono perentori, salvo ricordare che valgono i principi della notificazione postale, per cui fa fede la data di spedizione del ricorso ricavabile dal timbro postale.
Appare evidente che tale argomento non può ritenersi fondato quando si parla di ricorso amministrativo avverso il verbale del codice della strada, dove i termini per la presentazione sono perentori, salvo ricordare che valgono i principi della notificazione postale, per cui fa fede la data di spedizione del ricorso ricavabile dal timbro postale.