Pertanto, secondo la III Sez.Pen. della Corte di Cassazione – sentenza n. 51584 del 15 novembre 2018, può essere ragionevolmente desunta la prova del superamento della soglia della normale tollerabilità delle fonti sonore da una serie di deposizioni testimoniali, secondo cui la musica diffusa ad alto volume, nel cuore della notte in un orario notturno non (più) autorizzato, dal locale dell’imputato era percepibile a notevole distanza e aveva disturbato il riposo di un numero indeterminato di persone che abitavano nei paraggi.
Si tratta secondo la Corte di una valutazione fattuale, che, essendo logica e giuridicamente corretta, non è censurabile in sede di legittimità.