Ora, come noto ai sensi dell’art. 202 C.d.S., infatti, “per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme”…
Sulla eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 204 bis del C.d.S. per l’avvenuto pagamento della sanzione al minimo edittale prima della proposizione del gravame – esempio di difesa sul punto (G. Carmagnini)
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