Contro la sentenza l’imputato ha deciso di ricorrere in Cassazione deducendo:
a) la violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 494 c.p. e art. 546 c.p.p. poiché la Corte d’Appello non aveva risposto alla censura difensiva con cui era stato chiesto che i reati di sostituzione di persona, contestati in alcuni dei capi d’imputazione e ritenuti avvinti dalla continuazione ai 28 episodi di truffa, formassero oggetto di un’unica imputazione;
b) la violazione di legge in relazione all’art. 494 c.p. e all’art. 546 c.p.p. poiché era stato contestato all’imputato di essersi attribuito la qualifica di dipendente di una società di fornitura di servizi energetici e tale condotta non integrerebbe, a dire della difesa, il contestato delitto di sostituzione di persona, poiché da tale qualifica non discendono per legge specifici effetti giuridici, come richiesto dalla norma incriminatrice.
c) la violazione di legge, in particolare, degli artt. 81 e 133 c.p. in ordine al trattamento sanzionatorio poiché l’imputazione di sostituzione di persona avrebbe comunque dovuto comportare un’unica sanzione. Inoltre il relatore non aveva formulato alcuna argomentazione rispetto alla censura difensiva limitandosi ad affermare che risulta congruo un aumento di pena di un mese di reclusione ed Euro 100 di multa per ciascuno dei delitti consumati, trascurando di considerare lo stato di sostanziale incensuratezza dell’imputato.
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Emiliano Bezzon, Ferdinando Longobardo, Marco Luciani Con la collaborazione di Paolo De Feo
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