Tale impostazione segue un orientamento, prevalente della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la sola esistenza della struttura abusiva, realizzata senza autorizzazione e in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, integra il requisito della concretezza e dell’attualità cautelare, che sussiste proprio perché l’offesa al territorio è destinata in tal modo a perdurare ed a consolidarsi (Sez. 3, n. 5954 del 15/01/2015, Sez. 3, n. 24539 del 20/03/2013).
Tale indirizzo si fonda sul presupposto che, anche nel caso di ultimazione dei lavori, l’esecuzione di interventi edilizi in zona vincolata ne protrae nel tempo e ne aggrava le conseguenze, determinando e radicando il danno all’ambiente ed al quadro paesaggistico che il vincolo ambientale mira a salvaguardare.
La conseguenza, è che qualunque lavoro, in zona soggetta al vincolo paesaggistico, può costituire un’offesa al bene protetto, tale essendo quello dell’armonia paesaggistica, e ciò sarebbe sufficiente ad integrare il requisito della concretezza e della attualità cautelare, sussistenti poiché l’offesa al bene protetto è destinata a perdurare proprio in virtù della semplice esistenza e mantenimento in essere della struttura abusiva.
Ne deriva che, in ogni caso, sussiste la necessità di inibire all’indagato la concreta utilizzazione del bene affinché sia impedita l’ulteriore protrazione della lesione dell’equilibrio paesaggistico e, se del caso, anche urbanistico e latu sensu ambientale.
Secondo tale impostazione, quindi, scontata la legittimità del sequestro preventivo in caso di aggravio del carico urbanistico, l’esigenza cautelare va ravvisata in relazione:
- alla specifica natura vincolata della zona;
- nella accentuata necessità di impedire l’utilizzazione di ciò che consolida l’offesa inferta al territorio, essendo incontestabile che in zone di rilevante e spiccata peculiarità l’utilizzazione di opere abusivamente realizzate consolidi la lesione dell’interesse protetto e, quindi, si risolva in ulteriore aggravamento della stessa.
Inoltre, la circostanza della ubicazione dell’intervento edilizio abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico rende di per sé legittima la misura reale applicata indipendentemente dall’effettivo aggravio del carico urbanistico, stante la persistente incidenza sull’assetto del territorio vincolato determinata dall’esistenza stessa dell’opera abusiva e dalla sua utilizzazione.