Gli scarti vegetali non sono classificabili come rifiuti se utilizzati secondo le normali pratiche agronomiche
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, gli scarti vegetali non sono classificabili come rifiuti, se utilizzati in agricoltura mediante processi e metodi costituenti le normali pratiche agronomiche disciplinate dagli artt. 182, comma 6-bis, e 185, comma primo, lett. f), del citato d.lgs. n. 152 del 2006, sicché la loro eliminazione mediante incenerimento, in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, non integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006, né quello di combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256-bis del medesimo decreto legislativo.