La Corte di Cassazione, III sez. penale con sentenza n. 16044 del 12 Aprile 2019 ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la condanna da parte della Corte d’Appello di Brescia, che aveva affermato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 137, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006, perché, nella sua qualità di titolare dell’azienda e di proprietario dei terreni installava ed attivava, in assenza di autorizzazione, una tubazione interrata che collega la vasca di raccolta delle acque reflue industriali, provenienti dal laboratorio caseario dell’azienda agricola, così effettuando uno scarico non autorizzato in violazione del comma 1 dell’art. 137.
Secondo la Corte infatti, gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricom presa, in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame.
A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo.