PER APPROFONDIRE
TITOLO VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni
Capo I – Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II – Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
Revoca della patente di guida
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nei casi previsti dall’art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall’art. 120, comma 1. (3)
2. Nell’ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l’organo, l’ufficio o comando, che accerta l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da’ comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l’ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione. Dell’ordinanza si da’ comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (1)
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell’articolo 130, comma 1, nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (5)
3-bis. L’interessato non puo’ conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui e’ divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina applicativa delle disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti ai quali e’ stata revocata la patente non possono conseguire il certificato di idoneita’ per la guida di ciclomotori ne’ possono condurre tali veicoli. (2)
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e’ disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e’ possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 222. (4) (6)
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all’accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile. (4)
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(1) Comma sostituito dall’art. 4, DL 27/06/03, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214.
(2) Comma aggiunto dall’art. 4, DL 27/06/03, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla L 1/8/2003, n. 214 e succesivamente modificato dall’art. 43, L. 29/7/2010, n. 120.
(3) A norma dell’art. 17 DLGS 15 gennaio 2002 n. 9, la denominazione “ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.” è sostituita dalla seguente: “ufficio o uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri”.
(4) Comma aggiunto dall’art. 23, L. 29/7/2010, n. 120.
(5) Comma modificato dall’art. 20, DLGS 18/4/2011, n. 59.
(6) Comma modificato dall’art. 1, L 23/3/2016, n. 41.