Nel caso di reato di guida in stato di ebbrezza con alcolemia non superiore a 0,8 g/l, la depenalizzazione dell’illecito intervenuta nel frattempo non solo impedisce di applicare la pena, ma anche di rimettere l’applicazione della nuova sanzione amministrativa all’autorità competente, stante l’irretroattività delle sanzioni amministrative.
Reato di guida in stato di ebbrezza con alcolemia non superiore a 0,8 g/l. Cassazione penale, sez. IV, 12/11/2012, n. 43860
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