Il contenuto dell’interpello
L’agenzia chiarisce che “La sosta dei beni nella sede dello spedizioniere, per il tempo necessario ad organizzare il trasporto, non interrompe l’originaria operazione di vendita già posta in essere” a condizione che la sosta sia limitata al tempo strettamente necessario perle suddette operazioni e che nella sosta non sia configurabile l’esecuzione di un distinto rapporto di deposito.
Ne deriva che non rilevano, ai fini della validità della documentazione, le possibili segmentazioni nella fase del trasporto aventi una ”mera funzione di pausa del trasporto stesso”.
>> IL TESTO DELL’INTERPELLO AGENZIA DELLE ENTRATE 20 GIUGNO 2023 N. 356