RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di TRIESTE, con sentenza in data 24/10/2017, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TRIESTE, in data 17/11/2014, nei confronti di VR in relazione al reato di cui all’art. 341-bis cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato, per la mancanza del presupposto legale della “presenza di più persone” (vi erano passanti che andavano e venivano e non sarebbe stata accertata la possibilità che gli stessi avessero udito le parole profferite) e difettando la contestualità tra offesa e compimento dell’atto (le parole furono profferite dopo le operazioni del p.u.). 2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente articola censure manifestamente infondate e di precluso merito in ordine all’apprezzamento delle risultanze processuali (per tutte, tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Quel che è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di oltraggio di cui all’art. 341-bis cod. pen., è che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere udite dai presenti, poiché già questa potenzialità costituisce un aggravio psicologico che può compromettere la sua prestazione, disturbandolo mentre compie un atto del suo ufficio, facendogli avvertire condizioni avverse, per lui e per la P.A. di cui fa parte, e ulteriori rispetto a quelle ordinarie (per tutte, Sez. 6, n. 19010 del 28/03/2017, Trombetta, Rv. 269828). Situazione questa accertata dai giudici di merito.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente incentra la critica su una alternativa lettura delle evidenze processuali, posto che i giudici di merito hanno accertato che i comportamenti oltraggiosi furono posti in essere dall’imputato all’atto della sottoscrizione — che rifiutava – del verbale di violazione del codice della strada (quindi ad operazione dei p.u. ancora in corso).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 30105/2018.