Dalla pronuncia di condanna per patteggiamento non può farsi discendere tout court la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato stesso e ritenere tale prova utilizzabile nel procedimento civile, ma dato che, in ogni caso, la medesima sentenza contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità il giudice di merito non può escluderne il rilievo senza adeguatamente motivare sul punto.
Pronuncia di condanna per patteggiamento – prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato stesso. Cassazione sez. VI Civile, 6/12/2011 n. 26263
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