La Corte di cassazione III sez.pen. con sentenza n. 19666 richiamando il proprio orientamento ha ribadito che in tema di reati ambientali, l’omessa indicazione all’indagato, da parte dell’organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, ai sensi degli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l’estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell’azione penale.
Infatti, gli artt. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 non stabiliscono affatto che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria debbano obbligatoriamente impartire una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato, vuoi perché non vi è alcunché da regolarizzare, vuoi perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua, con la conseguenza che l’eventuale mancato espletamento della procedura di estinzione non comporta l’improcedibilità dell’azione penale.
Non va nemmeno trascurato il dato normativo: nella disciplina in esame non viene mai espressamente affermato che la procedura ex art. 318-ter e ss. d.lgs. n. 152 del 2006 configura una condizione di procedibilità dell’azione penale.