Di seguito il testo dell’articolo unico:
1. La validita’ delle comunicazioni effettuate ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 e’ prorogata al 31 dicembre 2019.
2. Le comunicazioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 dicembre 2010 sono obbligatorie, altresi’, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di pesca da terra e hanno validita sino al 31 dicembre 2019;
3. Restano ferme ed invariate tutte le altre diposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 dicembre 2010.
Questo decreto e’ immediatamente efficace e viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.