commi 1.bis o 1-quinquies, presenti una data di prenotazione della visita presso una CML:
– effettuata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revisione;
– successiva alla data di scadenza della validità della patente di guida.
La mancata prenotazione della visita presso la CML, disposta a titolo di revisione dell’idoneità psico-fisica ex art. 128, co. 1 bis e 1-quinquies, comporta l’applicazione della sospensione di cui all’art. 128, co. 2, CDS e, dunque, l’impossibilità di ottenere il permesso provvisorio di guida.
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