Pertanto, per la sospensione della patente di guida disposta cautelarmente dal Prefetto, ancorchè conseguente a reato successivamente depenalizzato, si applica il principio del tempus regit actum.
Per le sanzioni amministrative, pecuniarie e accessorie, non si applica il principio della legge successiva più favorevole, ma vale la legge vigente al momento della violazione – Corte di Cassazione Civile, 12/11/2014
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