Come noto, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione Europea. Pertanto alle patenti rilasciate da tale Stato si applica l’articolo 135 del codice della strada, compreso l’obbligo di conversione entro un anno dalla data di acquisizione della residenza da parte del titolare dell’abilitazione.
Per tale ultimo aspetto, in considerazione del periodo emergenziale, i due Ministeri hanno concordato che le patenti del Regno Unito conseguite prima del 1° gennaio 2021 possono essere utilizzate da chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre un anno, fino al 31 dicembre 2022, senza che tale condotta sia sanzionabile. Ovviamente, è richiesto che la patente sia in corso di validità.
Al momento non sono state fornite indicazioni circa l’estensione di tale deroga anche alle patenti del Regno unito conseguite dal 1° gennaio 2021, per le quali troverà applicazione l’articolo 135 del codice della strada (trascorso un anno dall’acquisizione della residenza in Italia).
Attenzione – per effetto dell’art. 2, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, la circolare è da ritenersi parzialmente superata”.
Si veda “Patente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda – novità dal Milleproroghe”
Circolare Ministero dell’interno 27/12/2021 – Riconoscimento delle patenti britanniche. Applicazione dell’art. 135 del codice della strada