La proroga rispetto alla possibilità di circolare in Italia riguarda i titolari delle patenti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, che, alla data del 31 dicembre 2021, erano già residenti in Italia. Costoro potranno circolare fino al 31 dicembre 2022, senza incorrere nelle sanzioni dell’articolo 135 del codice della strada. Pertanto, la deroga non riguarderà solo coloro che hanno conseguito la patente del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda prima della Brexit, cioè prima del 1° gennaio 2021, ma tutti coloro che sono titolari di tale abilitazione, anche rilasciata nel corso del 2021. Vedremo se il Ministero dell’interno chiarirà tale aspetto.
Di seguito il testo dell’articolo 2, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228.
Articolo 2
- In deroga all’articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo alla circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia alla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione dell’esigenza di procedere all’esecuzione dell’Accordo sul recesso dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’Energia Atomica del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita fino al 31 dicembre 2022.