Personalmente ho sempre avversato tale soluzione, non prevista da norme positive, concludendo che solo il creditore avrebbe potuto rinunciare alla garanzia del veicolo, ancorchè non utilizzabile e di scarso valore.
Secondo l’Aci, con la nuova nota, per autorità competenti si intendono “ovviamente le autorità che, a seconda dell’evento che ha determinato la distruzione del mezzo da radiare, hanno constatato l’evento e lo stato di inutilizzabilità che da esso ne è conseguito (ad es. Autorità di Polizia in caso di veicolo distrutto per calamità naturali o a seguito di incidente stradale, Vigili del Fuoco nel caso in cui il veicolo sia andato distrutto per incendio). In realtà non si comprende il motivo per cui si dovrebbe attestare un fatto che può essere oggetto di documentazione e di dichiarazione da parte dell’interessato, senza coinvolgere gli organi di polizia o i Vigili del fuoco in attività certificative e valutative che comportano peraltro una valutazione riguardo un bene sul quale grava un vincolo da parte di un terzo che così rimarrebbe estraneo rispetto a tale valutazione. Peraltro, il creditore potrebbe ancora avere interesse al mantenimento del fermo e, quindi, a vincolare il creditore ai fini del pagamento del debito.
È peraltro interessante notare come l’ACI-PRA declini poi la responsabilità in caso di radiazione per la definitiva demolizione di un veicolo sottoposto al fermo fiscale, effettuata sulla base di una dichiarazione delle “Autorità competenti”. Va evidenziato che le competenze le stabilisce la legge e non l’ACI con una circolare e poi con una nota diretta a un Comando di Polizia Locale.
Pertanto, a mio modesto avviso, la Polizia Municipale farà bene a non rilasciare alcuna dichiarazione di inutilizzabilità. Potranno semmai essere rilasciati atti, tramite l’ordinario esercizio del diritto di accesso e di estrazione di copia da parte degli interessati, relativi alla situazione che ha determinato il deperimento del bene, dove di norma saranno documentate anche le condizioni del veicolo a seguito dell’evento che ne ha causato il danneggiamento (es. rapporto del sinistro, relazione di servizio, etc.), astenendosi da qualsiasi giudizio di valutazione circa l’utilizzabilità del veicolo. Nel caso in cui il creditore intenda cancellare il fermo per la demolizione, si rivolgerà al debitore il quale, a mio avviso, è l’unico che può rinunciare alla garanzia del fermo.
Secondo l’Aci è invece possibile procedere alla “rottamazione da parte delle Autorità di Polizia veicoli abbandonati sulla pubblica via secondo le modalità previste al DM n. 460/1999 o abbandonati su area privata e avviati alla demolizione con ordinanza del Sindaco ai sensi del Testo Unico Ambiente. In tal caso sarà sufficiente allegare alla richiesta di radiazione la relativa documentazione giustificativa (Ordinanza del sindaco, provvedimento o verbale delle Autorità di Polizia ecc.).”
L’Aci precisa poi che non rientrano nell’ambito di applicazione della procedura i veicoli che non sono andati distrutti a seguito di eventi traumatici ma che i proprietari devono avviare alla demolizione perché usurati o non più funzionanti.