– il pannello deve corrispondere al tipo indicato nella figura V 3 ed avere una superficie minima di 2.500 cm2 rivestita con materiale retroriflettente a strisce alternate bianche e rosse disposte a 45°;
– il pannello deve essere visibile sia di giorno che di notte ed a tal fine sulla sua superficie, costituita di norma da lamiera metallica, deve essere applicata pellicola rifrangente di classe 2, sia per le strisce bianche che per quelle rosse;
– quando il carico sporge longitudinalmente per l’intera larghezza della parte posteriore del veicolo, i pannelli di segnalazione devono essere due, posti trasversalmente, ciascuno da un estremo del carico o della sagoma sporgente.
Con decreto MIT 4 dicembre 2019, recante “Disciplina dei dispositivi segnaletici da apporre sui veicoli (GU Serie Generale n. 19 del 24 gennaio2020) è disposto che alle disposizioni, relative all’omologazione dei pannelli per la segnalazione della sporgenza longitudinale del carico, previste dall’art. 45 del Codice e dagli articoli 192 e 361 del Regolamento, subentri il regime delle dichiarazioni di prestazioni di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011. Ai fini della commercializzazione, i dispositivi segnaletici in commento devono essere provvisti della dichiarazione di prestazione di prodotto. I dispositivi segnaletici prodotti sulla base dell’omologazione ai sensi dell’art. 45 del codice della strada e degli articoli 192 e 361 del Regolamento, e già in uso, conservano la loro validità ; quelli prodotti sulla base dell’omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo possono essere commercializzati sino al 31 dicembre 2020. I dispositivi segnaletici già provvisti della prestazione di prodotto, ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011, conservano la loro validità . A decorrere dal 1° gennaio 2021 i dispositivi, ai fini della commercializzazione, devono essere provvisti esclusivamente della dichiarazione di prestazione di prodotto.