Secondo l’art. 183, comma 1, lett. bb), cit., nella versione vigente fino al 02/02/2016, per deposito temporaneo si doveva intendere «il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti». Secondo l’insegnamento della Corte di Cassazione,infatti, per “luogo di produzione dei rifiuti” deve intendersi non solo quello in cui i rifiuti sono fisicamente prodotti ma anche quello in disponibilità dell’impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati, purché funzionalmente collegato a quello di produzione. La definizione di “deposito temporaneo dei rifiuti” è stata modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, nel senso che per «luogo di produzione dei rifiuti» deve oggi intendersi «l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti», definizione ripresa tal quale dall’odierno art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 come introdotto dall’art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020. La giurisprudenza della Corte di Cassazione Sez. III con sentenza n. n. 8498 del 3 marzo 2021 ha pertanto precisato che ad integrare la nozione di “collegamento funzionale” concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.