Non è vietato all’amministrazione comunale designare quali “case comunali” luoghi ulteriori ed anche plurimi rispetto al municipio; ed ove l’amministrazione si avvalga di tale facoltà.
Il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla “casa comunale”.
Il luogo a tal fine designato sarà a tutti gli effetti di legge equipollente alla “casa comunale”.