L’erogazione delle specifiche responsabilità al personale di vigilanza da parte del Comandante, nonché il loro mantenimento anche nell’anno successivo, nel limite delle risorse accessorie disponibili, è esente da qualsiasi censura in termini di danno erariale se:
a) l’erogazione sia avvenuta sulla base della predisposizione di piani di lavoro e, in forma, gradata, in conseguenza della valutazione del numero e del livello delle responsabilità attribuite al personale dipendente, previa adozione dei relativi criteri per la quantificazione;
b) il mantenimento della medesima sia avvenuto con il relativo raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEG.
Con tali indicazioni la Corte dei conti del Veneto (sentenza n.7/2023) ha assolto, il comandante della Polizia Locale dal danno erariale, in quanto l’erogazione di tale indennità è avvenuta in modo conforme alla normativa.