L’auto sanzionata non è un bus e non è quindi a essa applicabile le disposizioni relative ai pullman turistici con conducente. Il giudice ricorda come a disciplinare la circolazione del trasporto pubblico non di linea è la legge 21/1992 e che l’art. 5 della stessa legge rimette ai Comuni le modalità per regolamentarlo. In questo caso per il Comune di Roma la delibera risalente al 2012 è stata annullata e quella approvata in seguito, a fine 2014, non può essere applicata al caso di specie perché la sanzione è stata elevata nei mesi precedenti. Per questi motivi dichiara illegittimi i verbali con le sanzioni per transito nella zona ztl.
LEGGI LA SENTENZA