Per assicurare la tempestiva informazione abbiamo seguito passo passo l’iter di approvazione del disegno di legge per la conversione del decreto legge 121/2021, prima fino all’approvazione alla Camera e poi a quella definitiva del Senato che ha approvato il testo trasmesso dall’altro ramo del parlamento.
Quindi, tra il testo votato alla Camera con la fiducia e quello approvato definitivamente al Senato non vi dovrebbero essere differenze, anche perché qualsiasi emendamento avrebbe determinato un nuovo passaggio del disegno di legge alla Camera.
Quindi, abbiamo commentato che la difformità dei monopattini elettrici rispetto alle caratteristiche previste dall’articolo 1, comma 75, della legge 160/2019, contestualmente modificato, avrebbe determinato la confisca del veicolo a prescindere dalla potenza e dall’alimentazione del motore.
Infatti, tornando nel sito della Camera ho aperto il Testo A dove si legge “75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Poi ho aperto il testo A/R e anche lì si legge “ 75-vicies. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”
Poi mi sono letto le relazioni finali sia della Camera, sia del Senato e anche lì è riportato che “Viene inoltre introdotta (co. 75-vicies) la sanzione accessoria della confisca per la violazione delle disposizioni di cui al comma 75-quater relative al divieto di circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75.”
Poi, lavorando sui testi del Senato non si è avuto notizia di errate corrige o emendamenti, tanto è che nel testo che abbiamo letto non appariva niente di diverso rispetto al testo trasmesso dalla Camera, ma poi, casualmente, riscontrando il testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale si è notata una differenza sostanziale. Questo il testo con evidenziata l’aggiunta “75 -vicies . Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 75 -quater consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW.”
La questione non è affatto di poco conto e non si comprende se è il frutto di quella che viene definita “manina” che all’ultimo momento ha aggiunto il periodo finale, oppure se ci siamo distratti noi, anche se ci era parso di essere molto attenti. Nel testo oggi presente nel sito del Senato risulta questo periodo, che prima non era presente e quello che conferma l’esistenza di una misteriosa aggiunta è che il testo coordinato del decreto legge 121/2021, risultante dalla conversione e pubblicato in Gazzetta, non riporta il misterioso periodo ed è come quello che avevamo commentato.
Per adesso, anche perché i testi coordinati non hanno carattere di ufficialità, ancorchè pubblicati in Gazzetta, sarà necessario prendere atto del periodo aggiunto e comportarsi di conseguenza, soprattutto in ragione del fatto che l’aggiunta mitiga gli effetti di una norma che sarebbe stata eccessivamente punitiva e che avrebbe determinato la confisca del monopattino anche se non munito del segnalatore sonoro. Adesso l’unica difformità che comporta la confisca è la dotazione di un motore termico, ovvero di un motore elettrico con potenza superiore a 1 kW.
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Le novità introdotte dalla Legge di conversione del D.L. n. 121/2021
cura di Giuseppe Carmagnini
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Martedì 23 novembre 2021
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