In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all’art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche. Le acque reflue industriali sono definite come quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti, qualitativamente, dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento; nella nozione di reflui domestici, in definitiva, rientrano tutti i reflui derivanti da attività che non attengono strettamente al prevalente metabolismo umano e alle attività domestiche, come definite dall’art. 74, comma 1, lett. g), del d. Igs. n. 152 del 2006. Rientrano pertanto tra le acque reflue industriali quelle provenienti da attività artigianali e da prestazioni di servizi, a condizione che le caratteristiche qualitative degli stessi siano diverse da quelle delle acque domestiche e ciò indipendentemente dal grado o dalla natura dell’inquinamento. Dunque,secondo la III sez.pen. della Corte di Cassazione, sentenza n.3450 del 28 Gennaio 2020 al fine di individuare le acque che derivano dalle attività produttive, occorre procedere a contrario, vale a dire escludendo le acque ricollegabili al metabolismo umano e provenienti dalla realtà domestica : è questo il caso degli impianti di autolavaggio, i quali hanno natura di insediamenti produttivi e non di insediamenti civili, in considerazione della qualità inquinante dei reflui, diversa e più grave rispetto a quella dei normali scarichi da abitazioni, e per la presenza di residui quali oli minerali e sostanze chimiche contenute nei detersivi e nelle vernici eventualmente staccatesi dalle vetture usurate. Ne consegue, prosegue la Corte, che lo sversamento sul suolo di tali acque, operato senza autorizzazione, è certamente idoneo a integrare la fattispecie contestata, che ha natura di reato di pericolo, non assumendo pertanto rilievo dirimente la circostanza che i prelievi su alcuni degli scarichi siano risultati nella norma, dovendo in ogni caso essere assicurato il preventivo controllo della P.A. Di qui la manifesta infondatezza delle censure difensive, formulate peraltro in termini assertivi e non adeguatamente specifici.
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