Quindi è corretta la notifica della traduzione su richiesta dell’interessato, che segua alla notifica del verbale in lingua italiana avvenuta tempestivamente.
L’invalidità dell’atto di contestazione dell’infrazione redatto solo nella lingua ufficiale dello Stato non discende automaticamente dalla mancata traduzione, ma solo in quanto sia dedotto un pregiudizio alle facoltà difensive – Corte di Cassazione Civile, 16/1/2015
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