L’immediato ritiro della patente di guida e la conseguente sospensione da parte del Prefetto sono adempimenti previsti espressamente dall’art. 218 del CdS norma speciale rispetto all’articolo 20 della legge 689/81, che dispone, invece, che le sanzioni accessorie non possono essere applicate fino a che è pendente il giudizio di opposizione. La sentenza della Cassazione
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