L’etilometro non rappresenta una prova legale per cui di fronte alla difesa del ricorrente circa l’uso di farmaci che avrebbero potuto alterare il risultato dell’accertamento tecnico il giudice ha il dovere di motivare la decisione o comunque di effettuare una valutazione, senza rimettersi asetticamente al risultato dell’apparecchio. Cassazione penale, sez. IV, 13/7/2012 n. 28388
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