Le modifiche in tema di arresto facoltativo
Abbiamo già visto come la nuova procedura si applichi solo in relazione a reati procedibili a querela, per cui sia previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
A proposito dell’arresto facoltativo in flagranza, con una aggiunta all’articolo 380, comma 3, c.p.p. è stato previsto che in caso di presentazione, anche orale (semplificata) di querela, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all’articolo 90-bis c.p.p.. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo.
La relazione illustrativa, a commento di tale modifica, osserva trattarsi di un correttivo “finalizzato a porre rimedio ad un difetto di coordinamento che si poteva verificare tra questa forma flessibile di raccolta della querela e gli ampi obblighi informativi in favore della persona offesa, previsti dall’art. 90-bis c.p.p.”.
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