Il Consiglio di Stato Sez. V con sentenza n. 291 del 9 gennaio 2023 ha chiarito la natura autorizzativa della valutazione positiva del progetto per la realizzazione di un impianto di discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 208, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 2006.
L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”: tale disposizione, per giurisprudenza costante (ex multis, Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2018, n. 1015) comporta che l’approvazione di un progetto relativo ad un impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comportante la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
Ne consegue, in ragione del chiaro dettato normativo – expressis verbis comprensivo di qualsiasi strumento urbanistico e delle correlate autorizzazioni regionali e/o comunali – l’inconferenza dell’argomento secondo cui non sarebbe a priori applicabile l’art. 208 ai siti nei quali sia stata precedentemente autorizzata la coltivazione di una cava, stante la specialità della normativa regionale di riferimento.
Secondo il Consiglio di Stato, va evidenziato anche che, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. n. 152 del 2006, la procedura di AIA (Autorizzazione integrata ambientale) sostituisce quella avente per oggetto la “autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” di cui al successivo art. 208, relativamente agli impianti di cui trattasi; al riguardo, quest’ultimo precisa che, nelle procedure in cui l’AIA sostituisce l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, la conferenza dei servizi convocata per il suo rilascio è integrata con i soggetti previsti dallo stesso art. 208 per la conferenza relativa al rilascio dell’autorizzazione unica in materia di rifiuti.
L’AIA rilasciata in esito alla conferenza dei servizi “integrata” ha pertanto – come già evidenziato dal primo giudice – gli stessi effetti dell’art. 208 cit.