Il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, può essere commesso dai titolari di impresa o responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato non solo i rifiuti di propria produzione, ma anche quelli di diversa provenienza; ciò in quanto il collegamento tra le fattispecie previste dal primo e dal secondo comma dell’art. 256 cit. riguarda il solo trattamento sanzionatorio e non anche la parte precettiva.
Con tale motivazione la III sez. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47285/2019 ha rigettato il ricorso con cui si contestava l’estraneità nella gestione dei rifiuti prodotti da terzi.
Con tale motivazione la III sez. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 47285/2019 ha rigettato il ricorso con cui si contestava l’estraneità nella gestione dei rifiuti prodotti da terzi.