Come sempre queste sentenze della Cassazione ricevono un’attenzione esagerata da parte dei media, come è già accaduto per una sentenza analoga, in quanto si propone una decisione che non presenta alcuna novità e, anzi, è pacifica nelle conclusioni, come qualcosa di innovativo e, soprattutto, come una limitazione a quelle attività di accertamento da parte degli organi di polizia che non siano frutto di una percezione diretta e oggettiva delle violazione. Il lettore è sicuramente gratificato da un titolo che bacchetta gli organi di polizia e in lui si riaccendono le speranze di poterla spuntare in un eventuale futuro ricorso, ignaro dell’attenzione sempre riposta dalla Cassazione, soprattutto in ambito penale, riguardo alla velocità dei veicoli che, si ricorda, non è tanto la causa principale degli incidenti, quanto il moltiplicatore degli effetti e, di conseguenza, anche uno dei parametri sui quali si commisura la responsabilità nei sinistri…
La velocità pericolosa è un concetto legato a una valutazione dell’agente, per cui il verbale non fa fede sino a querela di falso e vi è l’obbligo di evidenziare i parametri sui quali si è basato l’accertamento della violazione (G. Carmagnini)
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